L'indennizzo al concessionario uscente è a carico di chi subentra dopo la gara, non dello Stato, e copre gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione, oltre a un'equa remunerazione degli investimenti effettuati degli ultimi cinque anni (ex art. 4, L. 118/2022, come modificato dal D.L. 131/2024, conv. L. 166/2024). Il decreto ministeriale che doveva fissare i criteri di calcolo e doveva essere pubblicato a marzo'26 è ancora in fase di "negoziazione" con le associazioni di categoria, ma è vincolato alle normative europee ed agli indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati. Tutto ciò non ferma le gare: il Consiglio di Stato (sent. 4121/2026) ha chiarito che i Comuni possono (e devono) bandire lo stesso. Vediamo cosa significa in pratica, sia per chi esce sia per chi entra.

Chi paga l'eventuale indennizzo al concessionario uscente?

Lo paga il subentrante: chi vince la gara e prende in mano la concessione deve corrispondere l'indennizzo, ove riconosciuto all'operatore che esce. Lo Stato e il Comune non mettono un euro. Per chi partecipa a una gara su uno stabilimento esistente, quindi, l'indennizzo è un costo da inserire a budget fin dal primo giorno.

Per chi esce, invece, è un credito da far valere. Ma attenzione: non è un assegno automatico. La norma fissa il principio, non l'importo — e la differenza tra i due la fa la documentazione, come vedremo.

Cosa dice esattamente la legge?

La disciplina vigente sta nell'art. 4, comma 9, della L. 118/2022, come riscritto dal D.L. 131/2024 "Salva-infrazioni". In sintesi, l'indennizzo riconosciuto all'uscente è pari a due componenti:

  1. il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione;
  2. un'equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni.

I criteri puntuali di quantificazione sono demandati a un decreto interministeriale MIT-MEF che, a oggi, non esiste (se non in una bozza già oggetto di aspre critiche) — ed è qui che nascono quasi tutti i problemi pratici.

Cosa copre l'indennizzo (e cosa no)?

Qui si concentra l'errore più costoso. Molti concessionari auspicano sia riconosciuto un ipotetico "valore dello stabilimento": bar, cabine, piscina, ristorante, ragionando sulla base di una ipotesi di cessione/compravendita di una proprietà privata. Ma il subentrante nella gestione non acquisisce alcuna proprietà. La Corte di Giustizia UE (sent. 11 luglio 2024, causa C-598/22, SIIB c. Comune di Rosignano Marittimo), infatti, ha confermato che le opere non amovibili costruite sul demanio diventano dello Stato alla scadenza della concessione, senza indennizzo, in base all'art. 49 del codice della navigazione.

Giuridicamente quelle strutture non sono una proprietà privata: la Corte ha descritto la posizione del concessionario come una sorta di diritto di superficie a carattere transitorio. Lo sapevi (o avresti dovuto saperlo) quando hai costruito su suolo pubblico, del resto bastava leggere la concessione.

Voce Indennizzabile?
Investimenti recenti non ancora ammortizzati Sì, con prova documentale
Equa remunerazione investimenti ultimi 5 anni Sì, nei limiti del D.L. 131/2024
Opere non amovibili (murature, piscine…) a fine concessione No — devolute allo Stato (CGUE C-598/22)
Beni amovibili (attrezzature, arredi) Restano tuoi; le associazioni chiedono di indennizzarli nel bando-tipo, oggi non è un diritto
"Avviamento" o valore di mercato dell'attività Non previsto dalla norma

A che punto è il decreto sui criteri di calcolo?

Il decreto interministeriale MIT-MEF non è stato emanato. La cronologia recente spiega lo stallo:

  • 8 ottobre 2025 — il Governo, in Consiglio dei Ministri, ribadisce la volontà di tutelare gli investimenti degli uscenti e approvare il decreto in tempi brevi;
  • fine 2025 / inizio 2026 — lo schema riceve un parere negativo del Consiglio di Stato, che ne rileva criticità di fondo;
  • luglio 2026 — gira una bozza del decreto ed alcuni commenti pro/contro, manca ancora la pubblicazione per un evidente difetto di conformità ai principi concorrenziali più volte enunciati;
  • 2026 — la questione entra anche negli emendamenti alla manovra, mentre la Commissione europea, nella procedura di infrazione ancora aperta, osserva l'indennizzo con sospetto. La solita storia che si trascina (incredibilmente) da anni.

Su quest'ultimo punto pesa anche l'Antitrust: nella segnalazione AS2144 del 3 febbraio 2026, l'AGCM ha scritto che un indennizzo mal congegnato crea disparità tra uscenti e nuovi entranti, perché i nuovi devono mettere in conto un costo che gli incumbent non sopportano allo stesso modo, e ciò per l'acquisizione (solo in gestione e per un tempo limitato) di un asset di proprietà del demanio, ovvero di tutti noi.

Il decreto manca e tarda a venire: le gare si fermano?

No, e questo è il punto che cambia la strategia di tutti. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 21 maggio 2026, n. 4121 ha fissato tre principi:

  1. la mancata adozione del decreto non giustifica il mancato avvio delle gare;
  2. il bando non deve necessariamente predeterminare l'indennizzo: la sua assenza nel bando non è un vizio;
  3. il diritto all'indennizzo resta subordinato alla rigorosa prova degli investimenti non ammortizzati.

Tradotto: aspettare il decreto "per vederci chiaro" non protegge né l'uscente né il Comune. Le gare partono comunque (pena l'occupazione abusiva del suolo pubblico, ove si continuasse ancora a disconoscere la cessazione delle concessioni dal 31.12.2023), e l'indennizzo si giocherà sui documenti e sulle certificazioni.

Come si dimostra il diritto all'indennizzo?

Serve un dossier costruito come lo leggerebbe un commercialista, prima che un giudice, perché è lì che finirà in caso di disaccordo. I quattro pilastri:

  1. Contabilità e bilanci con i piani di ammortamento dei singoli investimenti, voce per voce, certificata in modo imparziale da un Professionista nominato dalla P.A. e pagato dal concessionario uscente;
  2. Fatture e documentazione di lavori, acquisti e migliorie, con date certe;
  3. Perizia tecnico-estimativa che colleghi ogni investimento al suo valore residuo ancora da ammortizzare;
  4. Titoli autorizzativi delle opere: un investimento non autorizzato è un problema legale, non un credito.

Un esempio reale di quanto contino i numeri documentati: negli avvisi pubblicati dal Comune di Carrara a luglio 2026 (BURT n. 27 dell'8/7/2026), una delle pratiche riconosce investimenti pregressi ancora da ammortizzare per circa 1,2 milioni di euro — dato riportato dalla stampa locale, da verificare sugli atti. Chi arriva in gara con un dossier "certificato" da un soggetto terzo ed imparziale, così cambia il proprio peso negoziale; chi arriva con "lo stabilimento vale tanto, lo sanno tutti" non ha in mano nulla.

Cosa fare adesso, concretamente?

Se sei il concessionario uscente: costruisci il dossier investimenti ora, non quando esce il bando. Recuperare fatture e perizie di corsa, con la gara già pubblicata, significa lasciare valore per strada. E ricorda che l'indennizzo documentato e "certificato" serve due volte: come credito verso il subentrante e come prova di serietà se decidi di rigiocarti la concessione in gara.

Se vuoi subentrare: tieni conto dell'indennizzo potenziale nel momento in cui fai l'offerta. È la voce di costo meno prevedibile dell'intera operazione ed entra dritta nel tuo piano economico-finanziario: sbagliarla di molto può trasformare un buon affare in una trappola. Approfondimento: quanto costa partecipare a una gara.

FAQ — Domande frequenti

L'indennizzo è garantito per legge?

Il principio sì (D.L. 131/2024, conv. L. 166/2024); l'importo no. Senza decreto attuativo, va provato caso per caso con documentazione contabile e peritale.

Se il bando non indica l'indennizzo, è illegittimo?

No. Il Consiglio di Stato (sent. 4121/2026) ha chiarito che il bando non deve predeterminarlo e che la sua assenza non giustifica revoche o rinvii.

Le mie strutture in muratura valgono come indennizzo?

No: le opere non facilmente amovibili sono devolute allo Stato a fine concessione senza indennizzo (CGUE C-598/22). Contano gli investimenti non ammortizzati documentati.

Chi decide quanto mi spetta?

In assenza del decreto, la quantificazione emerge dalla procedura e dalla "certificazione" da parte di un Professionista terzo nominato dalla P.A. e pagato dal concessionario uscente; in caso di disaccordo e impugnazione, decide il giudice.

Il decreto indennizzi può ancora arrivare?

Sì, e lo monitoriamo costantemente: quando uscirà, aggiorneremo questa guida entro pochi giorni. Ma la giurisprudenza ha già stabilito che la sua assenza non blocca nulla.


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Fonti (consultate il 15/7/2026): D.L. 131/2024 conv. L. 166/2024; L. 118/2022, art. 4; CdS Sez. VII, 21/5/2026 n. 4121; CGUE C-598/22, 11/7/2024; AGCM, segnalazione AS2144, 3/2/2026.

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