Le gare balneari 2027 possono essere avviate già ora: l’articolo 4 della legge n. 118/2022 fissa il termine per l’avvio al 30 giugno 2027 e l’articolo 8 del decreto-legge n. 32/2026 non sospende le procedure comunali in attesa del modello nazionale. Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che la mancanza del decreto sugli indennizzi non può paralizzare le gare.
La "bozza" del BANDO TIPO NAZIONALE è arrivata alla Conferenza Unificata il 30 settembre e fornisce una traccia comune, pur restando suscettibile di modifiche in sede di approvazione. Non risolve tutti i nodi e non trasforma in obbligo di attesa il ritardo con cui lo Stato l’ha predisposta. Per i Comuni la domanda, ormai, non è se si possa cominciare: è come arrivare a bandi completi, trasparenti e tempestivi.
Perché i Comuni possono (dovrebbero) già pubblicare i bandi?
L’articolo 8 del decreto-legge n. 32/2026 ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di sottoporre alla Conferenza Unificata uno schema di bando-tipo, ma non ha previsto che i Comuni debbano sospendere o rinviare le procedure fino all’approvazione definitiva del modello. La bozza è dunque un riferimento operativo atteso, non una condizione che fa nascere il potere/dovere di bandire.
Il termine nazionale per l’avvio delle procedure discende già dall’articolo 4 della legge n. 118/2022 ed spettare una versione perfetta del bando-tipo, senza parallelamente completare ricognizioni, istruttorie e atti locali, rischia di trasformare un supporto tardivo in un ulteriore ritardo ed un danno potenziale per l'economia turistica locale.
La sentenza della Sezione VII del Consiglio di Stato 18 agosto 2026, n. 6539, offre un’indicazione pratica importante, dove ha definito il 30 settembre 2027 come termine massimo acceleratorio, non come una data fino alla quale i Comuni debbano attendere o i concessionari abbiano ulteriori estensioni dei diritti gestori in assenza del concreto avvio della procedura. Ha inoltre affermato che l’assenza del decreto ministeriale sui criteri di calcolo dell’indennizzo non può, da sola, impedire l’avvio delle procedure competitive. La decisione non elimina ogni questione interpretativa, ma rende evidente e conferma come la mancata pubblicazione dei bandi da parte del comune metterebbe a rischio la stagione estiva 2027.
Sul piano istituzionale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha contestato, in diversi casi, proroghe disposte senza un cronoprogramma effettivo e senza l’avvio delle selezioni. La posizione dell’AGCM non equivale a una sentenza generale sull’intero settore, e ogni atto va valutato nel proprio contesto. Resta però evidente il rischio di continuare a trattare la data del 2027 come una scadenza da attendere, invece che come un limite entro cui organizzare il passaggio al nuovo regime.
Questo non significa chiedere ai Comuni di improvvisare né sottovalutare i profili tecnici e legali. Significa distinguere tra le scelte locali che richiedono studio e motivazione e l’idea, non scritta nella legge, che sia necessario attendere ancora un atto centrale prima di avviare ogni attività. La pubblicazione di un bando deve essere preparata con attenzione; la preparazione, però, può e deve cominciare adesso.
Che cosa chiarisce, e che cosa lascia aperto, la bozza del bando-tipo?
Il testo circolato il 30 settembre è articolato e tratta lotti, requisiti, garanzie, criteri di aggiudicazione, durata, indennizzi e passaggio tra gestori. L’impostazione è utile perché offre una base condivisa agli uffici. Ma è una bozza, contiene opzioni alternative e rinvia agli enti concedenti la definizione di molti elementi che determinano, in concreto, le condizioni della singola gara.
| Tema | Indicazione della bozza | Questione che resta al Comune |
|---|---|---|
| Durata | Da 5 a 20 anni, secondo gli investimenti attesi e il tempo di ammortamento | Motivare la durata per ogni lotto e scegliere criteri chiari, verificabili e coerenti con la pianificazione |
| Indennizzo | Perizia sul valore degli investimenti non ammortizzati e sulla remunerazione prevista dalla legge | Ricostruire opere e investimenti, accertarne titoli, costi e ammortamenti, confrontandosi con i limiti indicati dalla giurisprudenza |
| Lotti | Possibile ridisegno rispetto alle concessioni attuali | Spiegare perimetri, omogeneità, accessibilità e rapporto tra aree affidate e aree libere |
| Punteggi | Offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri tecnici e possibili premialità | Stabilire pesi e regole senza automatismi o vantaggi indebiti per una categoria di concorrenti |
| Subentro | Regole su garanzie, beni e continuità della gestione | Coordinare tempi, autorizzazioni, consegna e avvio dei servizi in vista della stagione |
Il punto più delicato resta l’indennizzo. La bozza propone che il valore sia determinato, lotto per lotto, prima della pubblicazione, attraverso una perizia asseverata da un tecnico imparziale nominato dalla PA previo sorteggio. Tuttavia, la stima dipende dalla storia di ciascuna concessione: opere eseguite legittimamente, autorizzazioni, contributi pubblici ricevuti, quote già ammortizzate e utilità residua per chi subentra. Non basta dunque un modello nazionale per ottenere una cifra attendibile senza una ricognizione documentale e tecnica locale.
La sentenza n. 6539/2026 aggiunge che l’indennizzo non è automatico né forfettario: deve essere dimostrata la presenza di investimenti non ammortizzati che ricadano nei presupposti riconosciuti. La decisione ha anche chiaramente escluso che la mancanza del decreto ministeriale possa bloccare le gare. Questo orientamento aiuta a non fermare le procedure, ma lascia ai bandi e agli atti istruttori il compito di spiegare come si passa dai documenti alla stima, come si gestiscono contestazioni e quali oneri sono effettivamente trasferibili al subentrante.
Anche la durata da cinque sino a "venti anni" non è una formula risolutiva. La bozza offre due strade: il Comune può fissare in anticipo una durata motivata in base agli investimenti attesi, oppure può definire criteri per stabilirla in aggiudicazione, tenendo conto del piano economico-finanziario dell’aggiudicatario. In entrambi i casi servono dati territoriali, assunzioni economiche credibili e una motivazione comprensibile. La fascia temporale, da sola, non dice se una concessione debba durare cinque, dieci o vent’anni.
Può esserci un nuovo concessionario già per l’estate 2027?
Sì, è un esito tecnicamente possibile, ma non è una promessa né un risultato certo per tutti i Comuni.
Anzitutto chiariamo che il "nuovo concessionario" potrebbe essere anche quello "vecchio", ovvero quello storico, ma solo all'esito della gara ed in caso di vittoria rispetto ad eventuali altri pretendenti, non più per una proroga automatica.
L’articolo 4 fissa il termine per avviare le procedure, mentre il tempo effettivamente necessario dipende da numero e complessità dei lotti, completezza degli atti, durata concessa ai concorrenti per presentare le offerte, valutazione, eventuali contestazioni e modalità di consegna. Quanto prima si pubblica un bando ben istruito, tanto più concreta diventa la possibilità di concludere il passaggio prima della stagione e senza incorrere in potenziali "inciampi" che metterebbero a rischio la stagione.
""Pietrasanta**, ad esempio, ha indicato l’obiettivo di pubblicare gli avvisi entro il 30 novembre 2026 così lasciando spazio per completare le procedure ben prima della prossima stagione 2027. Il cronoprogramma esprime un obiettivo amministrativo: l’effettiva aggiudicazione dipenderà dalla completezza degli atti e dai tempi di ciascuna procedura. Se rispettato e accompagnato da istruttorie e atti completi, lascia comunque un intervallo utile per esaminare le offerte, aggiudicare e organizzare il subentro prima dell’estate successiva. Tra la fine di novembre e l’avvio della stagione intercorrono circa sei mesi, un intervallo che rende il passaggio concretamente praticabile se i principali atti sono predisposti in parallelo. La vicenda locale è ricostruita nell’approfondimento sui bandi di Pietrasanta attesi a novembre 2026.
Il Consiglio di Stato, nel caso esaminato dalla sentenza n. 6539, ha riconosciuto che un Comune può assegnare le nuove concessioni ben prima del 30 settembre 2027, una volta completata la selezione e con un provvedimento motivato di cessazione anticipata dei rapporti transitori. Il punto è evitare che la stagione 2027 sia la quarta dopo la scadenza originaria del 31 dicembre 2023 con la gestione ancora affidata alla disciplina transitoria, invece che ai concessionari selezionati con gara. Avviare ora le procedure consente ai Comuni di lavorare per un esito diverso, se i tempi dei singoli bandi lo permettono. Non è una scorciatoia: richiede una procedura corretta e la conclusione degli adempimenti necessari.
Le concessioni avevano infatti una scadenza originaria al 31 dicembre 2023, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La normativa successiva ha introdotto un regime transitorio, la cui applicazione è stata oggetto di contestazioni da parte dell’AGCM e di decisioni non sempre sovrapponibili. La sentenza n. 6539/2026 ha letto il 30 settembre 2027 come limite massimo e ha collegato la continuità temporanea all’effettivo svolgimento delle attività necessarie alle gare. Per questo è più preciso parlare di scadenza originaria e di disciplina transitoria, senza cancellare né l’una né l’altra.
I Comuni sono chiamati a ricostruire concessioni, opere, planimetrie, titoli edilizi, vincoli, canoni, investimenti e debiti, e poi tradurre questi dati in lotti, perizie e regole di gara. È un lavoro oneroso che avrebbe richiesto indicazioni nazionali tempestive e complete. La solidarietà con gli uffici locali è doverosa: molti enti hanno dovuto affrontare da soli un quadro mutato più volte, con risorse e competenze spesso limitate. Proprio per questo, tuttavia, un altro rinvio generale rischia di aggravare il problema che dovrebbe risolvere.
La bozza nazionale può essere corretta e integrata durante il confronto istituzionale. Nel frattempo, ogni ente può usare le norme vigenti, la giurisprudenza e lo schema disponibile per completare gli atti che dipendono dal territorio. Se il modello definitivo arriverà prima della pubblicazione, potrà essere recepito o confrontato con i documenti predisposti. Se arriverà dopo, i tempi di legge e la responsabilità di assicurare procedure trasparenti non scompaiono. Non è prudente programmare confidando in un altro rinvio governativo: allo stato, nessuna norma sospende i bandi comunali. La fase decisiva è ormai quella dei singoli bandi, non delle ulteriori attese, tanto più che la Direttiva Servizi c.d. Bolkestein risale al lontano 2006.
Per chi intende partecipare, il messaggio è operativo: non attendere la pubblicazione del bando per costruire il proprio progetto, verificare la sostenibilità degli investimenti e raccogliere i documenti utili. E per chi amministra, l’obiettivo è arrivare alla stagione 2027 con tempi, passaggi e responsabilità definiti, così da non lasciare che una proroga nata come transitoria diventi il modo ordinario di gestire il demanio.
FAQ — Domande frequenti
I Comuni devono attendere l’approvazione definitiva del bando-tipo?
Il decreto-legge n. 32/2026 incarica il MIT di sottoporre lo schema alla Conferenza Unificata, ma non prevede una sospensione delle procedure comunali. La scadenza per avviare le gare resta quella fissata dall’articolo 4 della legge n. 118/2022, come modificato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6539/2026 chiarisce inoltre che la mancanza del decreto ministeriale sugli indennizzi non può bloccare l’avvio delle procedure.
Le concessioni sono scadute il 31 dicembre 2023?
Quella è la scadenza originaria affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Le leggi successive hanno previsto una disciplina transitoria "tecnica" fino al 30 settembre 2027, ma il Consiglio di Stato ha qualificato questa data come limite massimo acceleratorio, compatibile con l’assegnazione anticipata dopo una gara conclusa. I singoli atti comunali e le vicende giudiziarie vanno comunque valutati caso per caso.
La stagione balneare 2027 può essere affidata ai nuovi concessionari?
È possibile se il Comune pubblica il bando con sufficiente anticipo, completa la valutazione delle offerte e organizza per tempo aggiudicazione e consegna. La legge non assicura che tutte le procedure siano concluse per l’estate 2027: incidono istruttorie, autorizzazioni e contenzioso. Un cronoprogramma concreto è quindi essenziale.
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Fonti (consultate l’11/10/2026): art. 4, legge n. 118/2022, testo vigente; art. 8, D.L. n. 32/2026, testo coordinato con legge n. 71/2026; D.L. n. 131/2024; Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2026, n. 6539; AGCM, Bollettino n. 8/2026; Tuttogare, 2 ottobre 2026, analisi della bozza; ANSA, 30 settembre 2026, presentazione della bozza alla Conferenza Unificata.
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