Gare balneari a Forte dei Marmi: tempi, criteri e nodi aperti

Le procedure per le gare balneari a Forte dei Marmi porteranno all’assegnazione delle nuove concessioni attraverso una selezione comparativa. Il Comune ha definito un gruppo di lavoro e punta a concludere entro il 30 settembre 2027; punteggi, premialità per la storicità e regole nazionali sugli indennizzi restano da chiarire.

Il percorso delle gare balneari a Forte dei Marmi entra nella fase operativa. La delibera comunale n. 169 del 25 giugno 2026 ha fissato criteri di indirizzo, mentre la determina del 26 ottobre ha formalizzato il gruppo di lavoro intersettoriale che si occuperà della preparazione. Secondo il calendario pubblicato da Il Tirreno, le procedure dovrebbero partire entro marzo 2027 e concludersi entro settembre. Il bando vero e proprio, tuttavia, non c’è ancora.

Per chi segue le gare balneari a Forte dei Marmi, questo è il momento di leggere con attenzione gli atti e preparare i documenti, senza confondere gli indirizzi politici con le clausole definitive dei bandi. Il tema locale, inoltre, si intreccia con il rinvio del bando-tipo nazionale e con questioni giuridiche già approdate davanti al TAR Toscana.

Quali sono le prossime scadenze a Forte dei Marmi?

Il gruppo di lavoro intersettoriale, guidato dalla responsabile unica del progetto, riunisce competenze demaniali, tecniche, urbanistiche, giuridiche, amministrative, contabili e ambientali. Il compito è ricostruire le concessioni e i beni esistenti, definire i lotti e predisporre la documentazione utile alle procedure. La sua costituzione segna un’accelerazione organizzativa, ma non equivale alla pubblicazione degli avvisi.

Il cronoprogramma riferito dalla stampa locale il 30 ottobre indica una sequenza serrata. Le date sono quelle riportate nell’articolo e andranno confrontate con i successivi atti comunali:

Passaggio previsto Data indicata Rilevanza per i candidati
Definizione di lotti e indirizzi 4 novembre 2026 Chiarisce quali aree potrebbero essere accorpate o messe a gara
Incontro tecnico su perizie e beni 10 novembre 2026 Riguarda la documentazione patrimoniale e gli indennizzi
Consegna delle perizie sui beni esistenti 20 novembre 2026 Adempimento riferito agli attuali concessionari
Definizione di criteri e sub-criteri 30 novembre 2026 Primo passaggio decisivo per conoscere la griglia locale
Predisposizione del bando-tipo locale 31 dicembre 2026 Dovrebbe aggiornare i fascicoli delle singole posizioni
Perizie sugli indennizzi e avvio delle gare Entro 30 marzo 2027 Inizio della fase competitiva, secondo il cronoprogramma
Assegnazione dei nuovi titoli Entro 30 settembre 2027 Obiettivo finale indicato dal Comune

Il Comune dovrà precisare con atti pubblici modalità, termini, oggetto dei lotti e numero delle concessioni effettivamente interessate. Per orientarsi nel quadro territoriale, si possono consultare anche il riepilogo sui bandi delle concessioni in Versilia e la ricognizione delle scadenze delle gare nel 2027.

La storicità dei bagni può diventare un vantaggio eccessivo?

La delibera di Giunta n. 169/2026 afferma che le procedure dovranno rispettare pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, parità di trattamento e non discriminazione. Indica però anche alcune condizioni premiali: il valore identitario comprovato da una presenza storica e gestionale di almeno cinquant’anni, l’impegno alla non cedibilità della concessione, con eccezioni per i trasferimenti di quote in ambito familiare, e l’impegno alla gestione diretta dell’attività.

La valorizzazione della storia economica e sociale del territorio non è, di per sé, incompatibile con una procedura comparativa. Il problema giuridico e concorrenziale dipenderà dalla concreta traduzione di questi indirizzi nei punteggi: quanto peseranno? Come sarà dimostrata la storicità? Quale nesso avranno i criteri con la qualità del progetto, la gestione del bene e l’interesse pubblico? Un criterio può essere formalmente aperto a tutti e, nei fatti, produrre un vantaggio difficilmente colmabile da chi non è già presente sul mercato.

La delibera comunale non stabilisce il punteggio attribuito a ciascuna condizione. Non si può affermare oggi che i concessionari storici abbiano già un vantaggio decisivo, così come sarebbe prematuro considerare illegittimo ogni richiamo alla tradizione locale. La verifica dovrà essere fatta sulla griglia completa, sul peso dei singoli criteri e sulle modalità di prova. Per un inquadramento generale, si veda anche la guida sui criteri di valutazione delle gare balneari.

Che cosa ha deciso il TAR Toscana sul Comune?

Con sentenza n. 984 del 25 maggio 2026, il TAR Toscana ha accolto il ricorso dell’AGCM e annullato gli atti comunali che avevano differito al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni. Il contenzioso riguardava la delibera del 2023 e la specifica proroga allora disposta: non decide in anticipo la legittimità dei criteri premiali contenuti nella successiva delibera n. 169/2026. La stessa delibera del 2026 dà atto che la sentenza non è passata in giudicato.

La decisione è comunque un precedente locale rilevante. L’AGCM aveva contestato la proroga generalizzata in assenza di selezione e il TAR ha accolto il ricorso su quegli atti. La posizione dell’Autorità si inserisce nel quadro europeo delineato dalla Corte di giustizia nella causa C-348/22, Comune di Ginosa: quando le autorizzazioni disponibili sono limitate dalla scarsità della risorsa, occorre una selezione imparziale e trasparente, non un rinnovo automatico.

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4121/2026, ha chiarito che l’assenza di una disciplina attuativa completa non giustifica, da sola, il rinvio delle procedure. Il confronto tra tutela della continuità locale e apertura del mercato, quindi, non è una scelta rimessa alla sola amministrazione comunale: deve svolgersi entro i vincoli europei e nazionali di effettiva concorrenza.

Il bando-tipo nazionale è pronto? E gli indennizzi sono definiti?

No, il modello nazionale non è ancora definitivo. Lo schema di bando-tipo predisposto dal MIT è stato portato all’esame della Conferenza Unificata, ma il 22 ottobre 2026 il punto è stato rinviato. Il report ufficiale non indica una nuova data. Fino alla conclusione dell’iter, lo schema circolato non può essere trattato come testo efficace o come regola già vincolante per i singoli bandi.

Sul versante degli indennizzi, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato linee guida tecniche per le perizie, pubblicate il 16 ottobre. È un passaggio utile per uniformare documenti e criteri di stima, ma non coincide con il bando-tipo e non risolve ogni problema applicativo. La legge contempla il valore degli investimenti non ancora ammortizzati e un’equa remunerazione per gli investimenti degli ultimi cinque anni; restano da coordinare l’istruttoria, la prova contabile, le opere inamovibili e l’articolo 49 del Codice della navigazione.

Le conseguenze sono concrete. Un aspirante concorrente deve poter stimare il costo del subentro prima di formulare un’offerta economicamente sostenibile; l’uscente deve poter documentare in modo verificabile investimenti e beni rilevanti. Se criteri, basi documentali e metodo di calcolo non risultano omogenei, crescono sia l’incertezza economica sia il rischio di contestazioni. La guida sulle linee CNDCEC e i dubbi aperti sugli indennizzi approfondisce questi profili.

Perché il contenzioso è un rischio concreto?

A Forte dei Marmi si sovrappongono almeno tre piani: il giudizio sulle precedenti proroghe, la definizione dei criteri per le nuove gare e la stima economica dei beni e degli investimenti. La sentenza n. 984/2026 riguarda il primo piano; non basta, da sola, per decidere il secondo o il terzo. Ma rende evidente che le scelte dell’amministrazione saranno valutate anche alla luce della disciplina europea e della concreta apertura della procedura ai nuovi operatori.

Un bando può essere contestato se un criterio è sproporzionato, se manca un collegamento dimostrabile con l’oggetto della concessione, se le regole sono poco trasparenti o se l’indennizzo non è determinabile con sufficiente chiarezza. Al contrario, non ogni premialità per esperienza, qualità o legame con il territorio è automaticamente illegittima. Il giudizio dipenderà da formulazione, peso, prove richieste e applicazione uniforme.

Per ridurre il rischio, i documenti dovrebbero offrire criteri comprensibili prima della presentazione delle offerte, dati accessibili sulle aree e sui beni, tempi realistici per la preparazione e metodi verificabili per la valutazione. Un quadro nazionale tardivo o incompleto non elimina l’obbligo di gara, ma aumenta la pressione sugli enti e sulle imprese. Per questo il contenzioso appare un rischio elevato e, su alcuni passaggi, difficilmente evitabile.

Come possono prepararsi i nuovi operatori?

L’attesa del bando non è tempo da perdere. Chi intende partecipare può iniziare dalla verifica delle competenze e delle risorse economiche, dalla costruzione di un progetto tecnico credibile e dalla raccolta delle evidenze che dimostrano sostenibilità e fattibilità. Sono centrali un piano degli investimenti coerente con la durata concessoria, un modello gestionale realistico e la capacità di trasformare obiettivi ambientali e sociali in interventi misurabili.

Prima di conoscere i lotti definitivi non è prudente dare per scontati l’area, il canone, l’indennizzo o i requisiti richiesti. È invece utile seguire gli atti del Comune, distinguere gli indirizzi politici dalle clausole operative e preparare scenari economici alternativi. Le imprese dovrebbero inoltre valutare per tempo eventuali partner tecnici, professionisti e finanziatori, senza formulare offerte fondate su ipotesi non verificate.

Per gli operatori storici, la priorità è documentare in modo ordinato titoli, investimenti, autorizzazioni, opere e adempimenti. Per i nuovi entranti, è preparare un’offerta che non dipenda da un solo elemento premiale e che dimostri qualità complessiva. In entrambi i casi, sarà il testo del bando a stabilire i documenti, le scadenze e il modo in cui le proposte saranno confrontate.

Quali opportunità si aprono per il litorale?

Una gara ben costruita può aprire spazio a un modello balneare capace di conservare le qualità riconosciute di Forte dei Marmi e, insieme, di rinnovare servizi e investimenti. L’identità locale non è necessariamente in contrasto con l’ingresso di nuovi operatori: può diventare un patrimonio condiviso, se la procedura consente a progetti diversi di concorrere su basi eque.

Le opportunità riguardano accessibilità effettiva, tutela dell’ecosistema costiero, uso efficiente di acqua ed energia, riduzione e riuso dei materiali, qualità del lavoro, servizi alle famiglie e integrazione con la comunità. Per contare, questi obiettivi dovranno essere formulati con indicatori verificabili e obblighi proporzionati, non come dichiarazioni generiche né come condizioni costruite su misura per un solo concorrente.

La procedura porterà comunque un’apertura alla concorrenza e offrirà occasioni a chi saprà presentare progetti solidi, innovativi, socialmente attenti e compatibili con la tutela ambientale. La sfida per il Comune sarà scrivere regole che riconoscano il valore del territorio senza chiudere il mercato. Per i candidati, la sfida è arrivare alla pubblicazione dei bandi con un progetto già ragionato, documentato e sostenibile.

FAQ: domande sulle gare balneari a Forte dei Marmi

Quando sono attese le gare?

Il cronoprogramma riportato dalla stampa indica l’avvio entro il 30 marzo 2027 e l’assegnazione dei nuovi titoli entro il 30 settembre 2027. Sono date programmatiche: occorre verificare gli atti comunali successivi e la pubblicazione degli avvisi.

La delibera comunale ha già fissato i punteggi?

No. La delibera n. 169/2026 contiene indirizzi e indica alcune condizioni premiali, compresa la presenza storica di almeno cinquant’anni, ma non stabilisce i punteggi definitivi dei singoli criteri.

L’indennizzo al concessionario uscente è già determinabile?

Non in modo uniforme sulla base dei soli atti oggi disponibili. Le linee guida CNDCEC forniscono un riferimento tecnico per le perizie, mentre il bando-tipo nazionale è ancora in attesa del completamento del proprio iter.

La sentenza del TAR ha annullato i criteri premiali del 2026?

No. La sentenza n. 984/2026 ha annullato gli atti comunali relativi alla proroga del 2023. Non ha deciso la legittimità della successiva delibera n. 169/2026 né dei punteggi dei futuri bandi.

Un nuovo operatore può partecipare?

Sì, la procedura comparativa è aperta ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. I requisiti, i documenti e i criteri effettivi saranno conoscibili quando saranno pubblicati i singoli bandi.


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*Fonti consultate il 31/10/2026: Comune di Forte dei Marmi, delibera di Giunta n. 169 del 25/06/2026 e determinazione n. 1597 del 26/10/2026; Il Tirreno, squadra e cronoprogramma del 30/10/2026; TAR Toscana, sez. IV, sentenza n. 984/2026; AGCM, AS1976, Bollettino n. 22/2024; Corte di giustizia UE, 20/04/2023, C-348/22; Conferenza Unificata, report del 22/10/2026; CNDCEC, Linee guida indennizzi, 16/10/2026.